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CONTRATTI DI CONVIVENZA. L’avvocata risponde …

Buongiorno, sono polacca e convivo in Italia da oltre dieci anni con il mio compagno e padre delle mie due figlie. Volevo sapere quali sono i requisiti per fare un contratto di convivenza, a chi devo rivolgermi e se ha un valore legale. Grazie.

 

 

 

Le novità riguardo alla coppia di fatto sono state introdotte dalla Legge 76/2016 detta anche Legge Cirinnà .I contratti di convivenza sono stati pensati per permettere ai conviventi di fatto registrati (e cioè a quelli che abbiano registrato il loro stato di stabile convivenza etero o omosessuale nei registri anagrafici) di «disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune» . Significa che i conviventi di fatto possono affidare a un contratto, appositamente stipulato, la regolamentazione degli aspetti economici del loro menage; si tratta, beninteso, di una opportunità e non di un dovere, in quanto i conviventi hanno la facoltà di svolgere il loro rapporto anche in assenza di un contratto di convivenza. Per stipulare il contratto di convivenza tipico occorre rispettare alcune formalità. Anzitutto, la legge prescrive che il contratto (nonché gli accordi con i quali lo si modifichi o lo si risolva) devono essere redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, i quali ne devono attestare la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Una volta stipulato il contratto di convivenza, ai fini di renderlo opponibile ai terzi (e cioè al fine di pretendere appunto che i terzi debbano considerare comuni tra i conviventi gli acquisti da costoro compiuti durante la convivenza, ove abbiano optato per il regime di comunione) il notaio o l’avvocato che hanno autenticato l’atto devono provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi, al fine della iscrizione del contratto stesso nei registri dell’anagrafe nei quali è registrata la convivenza. Per quanto riguarda il contenuto, il contratto può contenere indicazioni circa la residenza comune, le modalità che i conviventi convengono circa la reciproca contribuzione da effettuare per far fronte alle necessità della vita in comune, e ciò in relazione al patrimonio e al reddito di ciascuno di essi e alla rispettiva capacità di lavoro professionale o casalingo nonché l’adozione del regime patrimoniale della comunione dei beni.

 

Avvocata Teresa Cavallo del Foro di Matera